Chi Siamo

L'associazione

Associazione Mons. Jop

L’Associazione “Mons. Giacomo Jop” è nata nel 1930 grazie alla donazione di immobili del Sac. Giacomo Jop per l’erezione di un asilo infantile e di altre istituzioni in San Giovanni di Casarsa. Nel 1932 è stata costituita come Ente Morale con il nome di “Maria Jose di Savoia”, poi cambiato in “Giacomo Jop” nel 1981 e infine in “Associazione Mons. Giacomo Jop” nel 2002. L’Associazione è stata iscritta nel Registro regionale delle persone giuridiche nel 2002.

Il nostro consiglio di amministrazione

Consiglio di Amministrazione

Cristante Carlo – Presidente
Rocutto Lucio – Vice Presidente
Altavilla Gioacchino – Segretario
Don Giancarlo Pitton – Consigliere
Bertolin Antonella – Consigliere
De Giusti Marco – Consigliere

I Revisori del conto

Fabris Vania – Presidente
Francescutto Roberto – Revisore
Gardin Gianluca – Revisore

La scuola

La Scuola dell’Infanzia non statale paritaria “Mons. Giacomo Jop” si trova a San Giovanni, frazione di Casarsa della Delizia.
È un’istituzione cristiana che accoglie tutti i bambini e valorizza le loro diversità. Gestita dal Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Mons. Giacomo Jop, è senza scopo di lucro ed è attiva dal 1911.
La scuola collabora con altre istituzioni per ampliare l’offerta formativa e fornire un servizio di consulenza psico-pedagogica ai genitori attraverso il progetto “Parla che ti passa”.

Regolamento soci e assemblea

Art. 1 Qualifica di Soci

L’assemblea dei soci è organo di indirizzo politico amministrativo dell’associazione “Mons. Giacomo Jop” ai sensi dell’art. 6 dello Statuto. Essa è costituita da soci in numero illimitato. Possono diventare soci tutti i cittadini maggiorenni residenti nella frazione di San Giovanni di Casarsa, compilando il modulo in allegato al presente regolamento, consegnandolo personalmente o inviandolo a mezzo posta alla sede dell’associazione. La richiesta di adesione viene valutata dal Consiglio di Amministrazione ed entro 60 giorni verrà comunicato al richiedente la decisione del consiglio ed in caso di risposta affermativa, le modalità di versamento della quota sociale per il primo anno.

Art. 2 Libro soci e perdita della qualifica di soci

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile delle tenuta del libro dei soci. In esso sono registrati tutti i soci.
Si decade dalla qualifica di soci nel caso di:
a) Dimissioni scritte;
b) Per morosità, automaticamente in caso di non versamento delle quote sociali per due anni consecutivi;
c) Indegnità morale con delibera dell’assemblea dei soci presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 3 Quota sociale

La quota sociale viene definita dall’assemblea dei soci. Essa va versata annualmente in sede del Bilancio Consuntivo.

Art. 4 Convocazioni assemblea

Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo nei termini stabiliti per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, a norma delle vigenti leggi; le altre ogni qualvolta lo richiedono urgenti necessità, sia per determinazione del Presidente, sia per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per domanda sottoscritta da almeno un terzo dei soci; in tal caso la riunione dell’Assemblea deve essere convocata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione entro 20 giorni dalla richiesta.
L’invito alla riunione dell’Assemblea dovrà contenere l’ordine del giorno e deve essere partecipato al domicilio di ciascun socio almeno cinque giorni prima.
In casi di urgenza la riunione può essere indetta entro 24 ore.
L’assemblea è presieduta dal Presidente, se assente od impedito, ne fa le veci il vice Presidente od in mancanza di questi un Consigliere delegato. I verbali dell’assemblea sono stesi dal segretario o in sua assenza da altro socio nominato dall’assemblea. L’approvazione dei verbali avviene nella prima riunione successiva. deve contenere il resoconto sommario ma chiaro e definitivo della discussione, con le relative proposte deliberate. Se un Socio richiede espressamente che sia fatta speciale menzione delle sue dichiarazioni o dei motivi del suo voto, deve formularli per iscritto e rimetterli, seduta stante, al Presidente.

Art. 5 Votazioni e deliberazioni

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da indirsi a distanza di almeno un ora, la adunanza sarà valida con qualunque numero di soci. Per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e per le modifiche allo Statuto, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Un socio può delegare , con atto scritto, il suo voto ad altro socio.
Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni si fanno per voti palesemente espressi o a voti segreti, hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone. Per le nomina dei consiglieri di amministrazione o dei revisori non si possono esprimere preferenze superiori ai due terzi dei membri da eleggere con il minimo di una preferenza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti validi.
Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 6 Competenze

All’Assemblea spetta di provvedere:
– all’adozione ed alla modifica dello Statuto;
– alla nomina del Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza;
– alla approvazione dei bilanci di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono;
– alla approvazione dei conti consuntivi, che devono essere redatti annualmente entro il 30 aprile dell’ anno successivo a quello a cui si riferiscono;
– alla variazione di bilancio;
– alla accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;
– all’impegno di spesa che impegna gli esercizi successivi;
– alla compravendita di beni mobili od immobili ed a qualsiasi altra spesa che riguardi la gestione straordinaria;
– alla radiazione dei soci ed alla sua regolamentazione;
– alla adozione del regolamento sul funzionamento dell’Assemblea dei Soci

Statuto associazione

Statuto Associazione

STATUTO

CAPO I°
Origine – scopi – mezzi
Premessa
origine, denominazione, sede

L’Associazione “Mons. Giacomo Jop” con sede in San Giovanni di Casarsa, frazione del Comune di Casarsa della Delizia , trae origine dall’atto in data 10 novembre 1930, del notaio Fabricio, col quale atto il Sac. Giacomo Jop, già Vicario Vescovile di detta frazione, donava degli immobili a favore dell’erigendo Asilo, alla condizione “Che i detti beni siano destinati ad uso dell’asilo infantile della Frazione di San Giovanni di Casarsa, ad uso delle istituzioni annesse e cioè Scuola di lavoro femminile, possibilmente, per la Casa di ricovero a beneficio di vecchi indigenti ed inabili al lavoro appartenenti alla frazione di San Giovanni e che sia sempre conservato il carattere religioso di tali istituzioni”.

L’istituto era stato eretto in Ente Morale con Decreto Reale del 14 ottobre 1932 n° 1680 con la denominazione di Ente Morale “Maria Jose di Savoia”. Con Decreto dell’Assessore alle Autonomie Locali del 23 gennaio 1981 n° 9 la denominazione veniva mutata in Ente Morale “Giacomo Jop”.

Art. 1
Scopi

L’Associazione ha come scopi :
a)di accogliere, custodire, educare ed istruire anche religiosamente, i bambini d’ambo i sessi in età prescolastica;
b)di curare la formazione professionale e l’educazione morale , civile e religiosa dei giovani;
c)di assistere anziani indigenti ed inabili al lavoro;
d) favorire aggregazione e scambi culturali fra le persone.
Essa persegue solo scopi di finalità sociale, nel rispetto della dignità della persona e secondo principi di parità fra i destinatari, prescindendo in particolare da nazionalità, religione ed ideologia dei singoli.
L’Associazione può inoltre, affiancare e sostenere analoghe iniziative pubbliche locali, in convenzione con enti pubblici ed in collaborazione con altre ONLUS e comunque senza finalità di lucro.

Art. 2

Destinatari

Destinatari delle iniziative dell’Associazione sono i residenti del comune di Casarsa della Delizia, rimanendo posti disponibili, saranno ammessi a fruire delle iniziative intraprese dall’Associazione anche i residenti nei comuni limitrofi.

Art. 3
Mezzi

L’Associazione provvede ai fini della sua istituzione:
a)con le quote dei soci dell’Associazione ;
b)con contributi statali, regionali e di enti locali;
c)con contributi di privati;
d)con lasciti per disposizioni testamentarie;
e)con oblazioni varie;
f)con le quote di partecipazione degli utenti non indigenti dei servizi dell’Associazione.
Nei casi di famiglie che versino in condizione di disagio economico, riconosciute tali dal Consiglio di Amministrazione, le quote per i servizi potranno essere ridotte fino alla gratuità, se la situazione finanziaria dell’ Associazione lo permette.

CAPO II°
AMMINISTRAZIONE ED ORGANIZZAZIONE

Art. 4
Organi

Organi di indirizzo politico-amministrativo dell’Associazione sono:
-L’Assemblea dei soci;
-Il Consiglio di Amministrazione;
-Il Presidente;
-Il Vice-Presidente;
-Il Segretario.

Art. 5
Assemblea -soci

L’assemblea è costituita da soci in numero illimitato. Possono diventare soci tutti i cittadini maggiorenni residenti nella frazione di San Giovanni di Casarsa, i quali, mediante sottoscrizione, si obbligano a pagare una quota annua. L’importo, i tempi e le modalità di versamento delle quote sociali sono stabiliti dalla Assemblea dei soci. I già soci che perdono le caratteristiche, di cui al comma precedente, hanno diritto a rimanere soci se versano annualmente la quota dovuta.

Art. 6
Assemblea -convocazioni

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie.
Le prime hanno luogo nei termini stabiliti per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, a norma delle vigenti leggi; le altre ogni qualvolta lo richiedono urgenti necessità, sia per determinazione del Presidente, sia per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per domanda sottoscritta da almeno un terzo dei soci; in tal caso la riunione dell’Assemblea deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.
L’invito alla riunione dell’Assemblea dovrà contenere l’elenco degli argomenti da trattare(ordine del giorno) e deve essere partecipato al domicilio di ciascun socio almeno cinque giorni prima.
In casi di urgenza la riunione può essere indetta entro ventiquattro ore.
Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da indirsi a distanza di almeno un ora, la adunanza sarà valida con qualunque numero di soci. Per l’elezione del Consiglio di Amministrazione e per le modifiche allo Statuto, è richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci in prima convocazione e di almeno la metà in seconda convocazione.
L’assemblea è presieduta dal Presidente, se assente od impedito, ne fa le veci il vice Presidente od in mancanza di questi un Consigliere delegato.
Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 7
Assemblea – Votazioni – deliberazioni

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Un socio può delegare , con atto scritto, il suo voto ad altro socio.
Ogni socio non può avere più di una delega.
Le votazioni si fanno per voti palesemente espressi o a voti segreti, hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 8
Assemblea – competenze

All’Assemblea spetta di provvedere:
-all’adozione ed alla modifica dello Statuto;
-alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
-alla approvazione dei bilanci di previsione entro il trentuno dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono
-alla approvazione dei conti consuntivi, che devono essere redatti annualmente entro il trenta aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono;
-alla accettazione o rifiuto di lasciti o donazioni;
-all’impegno di spesa che impegna gli esercizi successivi;
-alla compravendita di beni mobili od immobili ed a qualsiasi altra spesa che riguardi la gestione straordinaria;
-alla radiazione dei soci ed alla sua regolamentazione;
-alla adozione del regolamento sul funzionamento dell’Assemblea dei Soci.

Art. 9
Consiglio di Amministrazione
Composizione, durata, incompatibilità .
Il Consiglio di Amministrazione è composto :
a)da sei consiglieri eletti dall’Assemblea tra i soci;
b)dal parroco pro-tempore; della Parrocchia di San Giovanni di Casarsa in rappresentanza della stessa;
Per l’elezioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dal comma a), ogni socio ha diritto ad esprimere quattro preferenze.
Detti membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti; nei casi di rinuncia, decadenza, decesso dei membri del Consiglio si provvede alla surroga, con il primo dei non eletti nelle votazioni cui è stato eletto il surrogato, o in caso di mancanza di non eletti, mediante nuova votazione. Il Consigliere surrogante resta in carica fino al termine in cui sarebbe scaduto il surrogato.
Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione non intervenga alle sedute per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato decaduto con delibera dall’assemblea dei soci e surrogato ai termini del presente articolo.
L’incarico di consigliere è svolto a titolo gratuito.

Art. 10
Consiglio di Amministrazione
competenze

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tante volte all’anno quanto sono necessarie per adempiere convenientemente alle proprie funzioni per l’attuazione dei servizi dell’Associazione .
Al Consiglio di Amministrazione compete l’adozione degli atti di indirizzo politico-amministrativo e di programmazione delle attività istituzionali.

In particolare ha competenza riguardo:
-alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
-alla formulazione delle proposte statutarie e regolamentari e relative variazioni;
-alla assunzione ed al licenziamento del personale;
-alle azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;
-al riconoscimento delle condizioni di povertà ed indigenza prevista dal comma due dell’articolo tre;
-all’entità delle quote di partecipazione degli utenti dei servizi dell’Associazione ;
-allo svolgimento di qualsiasi altro adempimento necessario a promuovere ogni iniziativa intesa a perfezionare ed a migliorare i servizi dell’Associazione , che non siano di competenza della Assemblea ai termini del precedente articolo otto;
-alla attribuzione di compiti particolari all’interno del Consiglio stesso;
-alla iscrizione dei soci.

Art . 11
Consiglio di Amministrazione
deliberazioni
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei votanti. Le sue deliberazioni non sono valide se non interviene la metà più uno dei componenti il Consiglio.
Il Consiglio adotta, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all’Assemblea quando l’urgenza sia tale da non consentire la convocazione.
Dette deliberazioni dovranno essere sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella sua prima riunione.

Art . 12
Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Egli dura in carica fino alla scadenza naturale del suo mandato come Consigliere di Amministrazione e può essere rieletto una sola volta. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, presiede anche l’assemblea dei soci, salvo quanto previsto dal precedente articolo sei comma sei. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sul buon funzionamento dell’Associazione “Monsignor Giacomo Jop” e ne assicura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione. Compie gli atti amministrativi che non rientrino nelle competenze del Consiglio di Amministrazione. Assume, in caso di urgenza, ogni opportuno provvedimento salvo la presa d’atto da parte del Consiglio di Amministrazione cui il provvedimento va sottoposto nella prima seduta utile.

Art . 13
Vice – Presidente

Il Vice – Presidente è eletto da Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
Nel caso di cessazione del Presidente, il Vice – Presidente ne esercita le funzioni fino alla surroga ed alla successiva nomina del nuovo Presidente.

Art . 14
Segretario

Il Segretario è eletto dal consiglio di amministrazione e può essere scelto anche fra i suoi componenti.
Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Assemblea dei Soci provvedendo alla relativa verbalizzazione.
In caso di assenza temporanea del Segretario, le funzioni di cui al comma precedente, sono assunte da un membro del Consiglio di Amministrazione incaricato dal Presidente.

Art . 15
Gestione Operativa

Per la realizzazione delle finalità istituzionali, l’Associazione può avvalersi anche a titolo alternativo o complementare degli apporti collaborativi esterni che risultano opportuni sotto il profilo economico – funzionale, nelle forme della prestazione d’opera, dell’appalto, della convenzione ed altre previste dalla legge. Particolare attenzione viene riservata al ruolo ed all’opera dei volontari singoli ed associati.
É comunque fatto divieto di utilizzare gli avanzi di amministrazione a favore dei soci, essi devono essere reinvestiti negli scopi di cui all’articolo uno comma uno.

Art . 16
Collegio Sindacale

L’Assemblea dei Soci provvede alla nomina di tre Sindaci, costituenti il Collegio Sindacale, i quali nominano al loro interno un presidente.
Al Collegio Sindacale spettano le funzioni di controllo sull’attività dell’Associazione , con particolare riguardo a quella finanziaria e ne riferiscono all’assemblea. Redigono relazione sulla regolarità della attività svolta che presentano all’Assemblea in occasione del Conto Consuntivo.

CAPO III°
NORME GENERALI

Art . 17
Doveri di diligenza e correttezza

Gli amministratori devono attenersi ai principi di una prudente e ragionevole amministrazione, esercitando le rispettive funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.

Art . 18
Norme Transitorie e di Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che saranno emanate in avvenire in materia di associazioni.

I soci “vitalizi” già previsti dall’articolo sette dello statuto dell’istituzione, non essendo più previsti nel nuovo statuto appena approvato, rimangono tali sino al termine dell’anno in cui sarà convocata la prima assemblea di insediamento dell’Associazione “Monsignor Giacomo Jop”; fatto salva la loro facoltà per l’avvenire di rinnovare la loro adesione a norma dell’articolo cinque del presente statuto;

Gli organi di Amministrazione e il Collegio dei Revisori del Conto attuali decadano dalla carica all’atto della nomina delle stesse figure statutarie, nella stessa seduta di cui al comma precedente.

Nessuna norma del presente statuto perde efficacia se non espressamente abrogata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

In caso di scioglimento il patrimonio dovrà andare a favore di associazioni con finalità analoghe