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Certificazioni sanitarie

In data 26.03.2009 è stata promulgata la legge regionale n. 7/2009 "Disposizioni in materia di contenimento dei tempi d'attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale" la quale all'art. 21 ha abrogato la lettera q) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 18.8.2005, n. 21 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale". L'art. 2, comma 1, della precitata LR 21/2005 stabiliva che nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo della presentazione di una serie di cetificati sanitari tra cui, alla lettere q), il certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia.

A fronte della su citata abrogazione disposta con LR 7/2009 ne consegue che tale certificato, non essendo più ricompreso tra le certificazioni la cui presentazione è stata abolita, vada nuovamente presentato ai fini della riammissione a scuola e che, quindi, vada rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.